Risoluzione 4 del 29.05.01
MATERIA FISCALE: Informazione non disponibile
OGGETTO
Applicazione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul
gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
TESTO Con le note in riferimento codeste Societa' chiedono di sapere se l'art. 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, che prevede la tassazione del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, comporti, conseguentemente, l'applicazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo su tale utilizzo del combustibile Le stesse societa' ritengono che tali usi non siano soggetti al tributo regionale in virtu' del disposto dell'articolo 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Al riguardo la scrivente, sentita l'Agenzia delle dogane - Direzione Centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi- che ha reso il parere con nota n.916.01 dell'8 febbraio 2001, ed acquisita la valutazione dell'Ufficio per il Coordinamento Legislativo, nota 3-4439 del 2 aprile 2001, sulla controversa materia, ritiene quanto segue. L'addizionale regionale sull'imposta erariale sul consumo del gas metano e' stata istituita dalla legge 14 giugno 1990, n.158 e successivamente regolamentata dal D.lgs. 21 dicembre 1990, n.398, il quale, all'articolo 9, dispone che il tributo regionale non si applicava agli usi industriali ma solo a quelli civili. Pertanto, il campo di applicazione dell'addizionale regionale in parola era parzialmente difforme da quello dell'imposta erariale. Difatti, il decreto legge 15 settembre 1990, n.261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n.331, prevedeva l'applicazione dell'accisa erariale anche agli usi industriali, con esclusione del gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica. Quindi, il richiamato tributo regionale, pur rientrando nell'ambito delle addizionali, le quali seguono il tributo principale, aveva un campo di applicazione diverso. Tanto e' vero questo che, al fine di adeguare l'imposta regionale a quella erariale e' occorso un espresso provvedimento legislativo, il decreto legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, articolo 10, comma 5, che dispone l'estensione del campo di applicazione del tributo regionale agli usi industriali, con le esclusioni indicate nel richiamato decreto legge n.261 del 1990. Si puo' quindi dedurre che sia stato sempre necessario un provvedimento legislativo per adeguare il campo di applicazione del tributo regionale a quello erariale. Questo non si e' verificato per quanto riguarda l'uso del gas metano per la produzione di energia elettrica. Difatti, l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998 n.448, istituendo la cosiddetta "carbon tax", come anche rilevato dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo nella nota sopra citata, non ha assolutamente inciso sulla normativa del tributo regionale anzi, il comma 2 dello stesso articolo, pur riferendosi solo alle accise sugli oli minerali, recita testualmente che " La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro". Pertanto, la causa della non estensibilita' all'addizionale regionale alle modifiche introdotte dal citato art.8 della legge n.448 del 1998 va individuata nel carattere della nuova imposizione sul gas metano, che si ritiene agevolativo in quanto l'applicazione dell'imposta non deve determinare effetti negativi sulla pressione fiscale complessiva. E' possibile, quindi interpretare tale disposizione, alla luce di quanto sopra esposto, affermando che l'applicazione delle aliquote dell'accisa erariale sul gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica, non poteva dare luogo, in automatico, ad ulteriori carichi tributari sui contribuenti, oltre quelli gia' disposti dall'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. In conclusione, sulla base di quanto sopra esposto e conformemente a quanto espresso dall'Agenzia delle dogane e dall'Ufficio per il Coordinamento Legislativo nelle note sopra citate, si ritiene che l'addizionale regionale sull'imposta di consumo sul gas metano non si applica agli usi di tale combustibile per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica.