Risoluzione 1 del 13.09.01

OGGETTO Imposte e tributi speciali catastali da applicare alle formalita' di variazione dell'intestazione delle unita' immobiliari dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Enel.

TESTO E' pervenuta alla scrivente la comunicazione del 7 maggio 2001 (rif. DDSIC/P2001008985) di codesta societa' con cui si richiede una precisazione circa l'assoggettamento o l'esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi speciali delle domande di voltura delle unita' immobiliari possedute dall'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, presentate in seguito della trasformazione in societa' per azioni. In proposito si evidenzia come l'art. 19 del decreto legge del 11 luglio 1992, n. 333, cosi' come modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, prevede, utilizzando un'espressione di ampia portata, l'esenzione dalle imposte e tasse di "tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo", tra le quali rientra la trasformazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel in societa' per azioni. Si rileva, peraltro, che il costante indirizzo adottato dall'Amministrazione finanziaria, qualifica come "tassa" i tributi speciali richiamati nel titolo III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 648, da ultimo rivisitata con la tabella B allegata al decreto legge del 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425. In tal senso si esprime, ad esempio, la circolare n. 18 del 2 maggio 1972, prot. n. 3/1513, del Servizio III dell'ex Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, avente per oggetto il "Rilascio di documenti catastali in esenzione da imposta di bollo e da diritti catastali e tributi speciali. Legge 21 gennaio 1967, n. 1149 (Espropriazione per conto dello Stato ed altri Enti pubblici) ed altre", che riporta, fra l'altro, il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Finanze, in merito al carattere rigorosamente tributario, con natura di tassa, dei tributi speciali. Da quanto sopra rappresentato deriva che le domande di voltura, conseguenti alla trasformazione di cui all'art. 15 del cennato decreto legge, sono esenti dal pagamento di tasse ed imposte, ivi compresi i tributi speciali catastali. Le Direzioni Compartimentali in indirizzo sono invitate a inoltrare copia della presente agli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.